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172 173 Normative di riferimento per i DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 22. (Obblighi dei progettisti) 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Art. 74. (Definizioni) 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Art. 76. (Requisiti dei DPI) 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. CERTIFICAZIONE CE Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell’allegato II del decreto stesso. E’ prevista l’apposizione del marchio CE sul DPI. I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione. CATEGORIE (art. 4 D. Lvo 475) 1a Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità. 2a DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle due altre categorie. 3a DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi o a carattere permanente. SISTEMI DI CERTIFICAZIONE (art. 5, 7, 8, 9, E 10 D. Lvo 475) Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la propria responsabilità (nessun intervnto di organismi di controllo). Autocertificazione. Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo autorizzato. Le misure sono espresse in cm. e si riferiscono alle dimensioni dell’operatore. Per maggiori dettagli sulla vestibilità chiedere scheda tecnica del singolo capo Taglia Girovita Torace Altezza 42 74-78 82-86 154-158 44 78-82 86-90 158-162 46 82-86 90-94 162-166 48 86-90 94-98 166-170 50 90-94 98-102 170-174 52 94-98 102-106 174-178 54 98-102 106-110 178-182 56 102-106 110-114 182-186 58 106-111 114-118 186-190 60 111-117 118-123 190-194 62 117-123 123-129 194-198 64 123-129 129-135 198-202 S 78-86 86-94 156-164 M 86-94 94-102 164-172 L 94-102 102-110 172-180 XL 102-111 110-118 180-188 XXL 111-123 118-129 188-196 XXXL 123-135 129-141 196-204 N.B. Il simbolo sbarrato con una croce indica che l’operazione non è ammessa. Tutti i capi vanno conservati in un luogo asciutto, nell’imballo di origine ed al riparo dalla luce e dalla polvere. La colorazione dei capi viene effettuata in reattivo per il blu (è disponibile anche il blu idrone) e in reattivo/indantrene per i capi colorati. Rischi per utilizzatori di seghe a catena UNI EN 381-11:2004 UNI EN 381-5:1996 Rischi chimici UNI EN 13034:2009 Rischi da calore o fuoco UNI EN 11612:2009 UNI EN 14116:2008 Rischi di impigliamento con organi in movimento UNI EN 510:1994 Rischi da scariche elettrostatiche UNI EN 1149-5:2008 Rischi da saldatura UNI EN 11611:2008 Rischi da condizione di scarsa visibilità UNI EN 20471:2013 Rischi da freddo UNI EN 342:2004 Rischi da intemperie UNI EN 343:2008 Rischi da arco elettrico UNI EN 61482-1-2 A T G i Lavaggio a macchina Lavaggio con cloro Numero di lavaggi massimo ammesso Centrifuga per asciugatura Stiratura Lavaggio a secco SCELTA DEL CAPO

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